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"Il perito trascrittore e la perizia di trascrizione delle intercettazioni"

"Il perito trascrittore
e la perizia di
 trascrizione delle intercettazioni"

 


 

 

Cenni introduttivi

E’ mio fine illustrare, analizzandolo nei suoi aspetti, il lavoro del perito trascrittore dal momento in cui viene incaricato di effettuare perizia di trascrizione su intercettazioni fino al momento della consegna dell’elaborato. Verrà spiegata la tecnica della trascrizione affrontando le varie problematiche che la caratterizzano con particolare riferimento ai quesiti di attribuzione vocale e spazio/temporale.

Da premettere che con il termine “perito” si identifica la figura del consulente nominato dal giudice in udienza, figura completamente diversa per la modalità e la finalità del lavoro da quella del “consulente di parte”.
La legislazione italiana prevede come tecnica di assunzione prove per l’individuazione di alcuni gravi reati1, la registrazione di conversazioni telefoniche o così dette “ambientali”, cioè effettuate nei luoghi ove si possono trovare i soggetti indagati: casa, ufficio, macchina ecc.

Anche se ormai si sente comunemente parlare di intercettazioni, di persone intercettate, non si deve pensare che la cosa sia fattibile in maniera disinvolta. Prima di tutto, ad una intercettazione può accedere soltanto l’Autorità giudiziaria con decreti approvati dal giudice: è necessario che emergano dei gravi indizi a carico dell’indagato e c’è un iter da seguire.
E’ risaputo che la mole delle intercettazioni è vasta e la spesa che grava allo Stato è onerosa; ne consegue che questo tipo di indagine viene effettuata solo nei casi in cui è indispensabile per lo svolgimento delle indagini. A incidere su questa scelta e non ultimo, è proprio il costo a cui si va incontro quando il meccanismo si mette in movimento.
Chi indaga fa presente al pubblico ministero competente la necessità di intercettare; il P.M. valuta e fa richiesta al giudice che deve approvare; previa approvazione del giudice, vengono inserite delle “cimici” che permettono di registrare le conversazioni degli indagati.

Ci sono ditte private, specializzate in comunicazioni, che offrono apparecchi di registrazione di vario tipo. Per lo più ultimamente si fa ricorso ad apparecchiature digitali, su cui non mi soffermerò in questa sede in quanto non strettamente attinenti al lavoro del perito trascrittore che inizia propriamente in una fase successiva. Queste nuove apparecchiature hanno sostituito i vecchi registratori con bobine magnetiche, gli RT2000, quelli che si vedono ancora in qualche film con le grosse bobine che girano.
Le “cimici” con i microfoni vengono inserite dagli agenti di polizia dove necessario, nei telefoni o negli ambienti e una volta incominciata la registrazione, all’altro capo del registratore il personale addetto ascolta in sale attrezzate e scrive un “brogliaccio” riassuntivo completo di data e nomi degli interlocutori. Quando il P.M. trova un argomento di interesse per le indagini, dispone di procedere a trascrizione integrale e tale conversazione verrà inserita come fonte di prova.
Fonte di prova possono essere anche registrazioni non effettuate dalla Polizia Giudiziaria, ma da privati con apparecchiature proprie.

Analizzeremo in seguito queste differenti modalità in cui si presenta la traccia sonora, anche se, data la frequente ricorrenza delle intercettazioni di Polizia giudiziaria rispetto a quelle private, limitate dalla legge sulla Privacy, ci occuperemo quasi esclusivamente delle prime.

Al termine delle indagini, quando inizia il processo, in sede di udienza il P.M. produce come fonte di prova quello che è stato registrato, trascritto e ritenuto di importanza. Il giudice se lo ritiene nomina il perito che proceda a trascrizione integrale di quanto riportato dal pubblico ministero. La “accusa” e la “difesa” potranno a loro volta nominare un loro “consulente”.
Il lavoro del perito differisce da quello del consulente anche se come base comune hanno la stessa trascrizione: differisce per la finalità che si propone. Infatti, l’unico fine del perito è quello di accertare la verità, e a differenza dei consulenti di parte, è tenuto a giurare in tal senso in sede di affidamento di incarico.
Verità è un termine su cui potremmo parlare a lungo, ma per non esulare dall’argomento principale passerei subito oltre.
Proprio perché persona al di sopra delle parti, il perito non deve essere a conoscenza né delle indagini del P.M. né avere svolto in precedenza atti per le indagini, né tanto meno essere amico o parente o conoscente dell’imputato.
In sede di affidamento di incarico, ha facoltà di nominare dei collaboratori che lo supportino nel lavoro. La legge italiana, nello specifico, vieta al collaboratore l’ascolto delle conversazioni. Cioè è il perito che deve dettare al collaboratore quanto è emerso nelle registrazioni e il collaboratore limitarsi a scrivere. Sempre in conferimento di incarico il perito può essere autorizzato alle spese (noleggio apparecchiature non in suo possesso, collaboratori, uso di mezzo proprio o pubblico per gli spostamenti) e infine è invitato a indicare una data per la consegna dell’elaborato, argomento questo, sul quale ritornerò in seguito a proposito dei tempi necessari per lo svolgimento di una perizia di trascrizione. Viene anche autorizzato ad acquisire le bobine di intercettazioni, che di solito si trovano in Procura, e prende visione dell’elenco delle conversazioni da trascrivere approvate dalle Parti.
Poiché l’attività di intercettazione è estesa a tutto l’arco del giorno e della notte saranno state estrapolate solo quelle conversazioni ritenute importanti per il formarsi della prova. Nel corso di una giornata le telefonate o i dialoghi intercorsi possono riguardare faccende assolutamente private (un bambino da portare a scuola o che cosa fare di spesa o un rapporto amoroso ecc.). perciò il P.M. effettua una scrematura e consegna un elenco di conversazioni che interessano la “accusa”. Gli avvocati difensori, ove lo ritengano, aggiungono il loro. Il giudice approva, e incarica il perito di “trascrivere quanto emergente dalle registrazioni”, che è il quesito base. A questo se ne possono aggiungere altri: “determinare i tempi e i luoghi” in cui è avvenuta una conversazione; “individuare per via uditiva le voci attribuendo il nome ai parlanti”.

Nell’impossibilità di rispondere a quest’ultimo quesito sulla base del solo riconoscimento uditivo, si rende necessaria la “perizia fonica strumentale” propriamente detta, affidata al “perito fonico” in cui il riconoscimento vocale è effettuato con l’aiuto di strumenti che analizzano le onde sonore emesse dalla voce. La figura del “perito trascrittore” può non coincidere con quella del “perito fonico”, nel senso che sono due tipologie differenti di lavoro con diversi tipi di intervento. Ci sono periti trascrittori che non sono periti fonici e viceversa periti fonici che non si occupano del lavoro di trascrizione, mentre a volte tutto questo è riunito nella stessa persona perché in possesso di entrambi i requisiti.
Quando si effettua una perizia di trascrizione l’interesse principale è impostato sul contenuto delle conversazioni e sull’attribuzione delle voci nei dialoghi, in quanto generalmente i locutori sono già stati identificati con altri mezzi di indagine. La perizia fonica strumentale è conferita unicamente nei casi di contestazione da parte delle difese, o per l’esigenza oggettiva motivata da indagini in cui non è emersa l’identificazione del parlante.
Per svolgere il suo lavoro di trascrizione, il perito può visionare il fascicolo del giudice, ma, al contrario dei consulenti di parte, non può accedere agli atti del pubblico ministero. Può chiedere invece l’autorizzazione di accedere ai brogliacci di intercettazione per quello che riguarda le date e le ore relative alle varie registrazioni.

Le intercettazioni, infatti, si svolgono in tempi lunghi. Tempi lunghi intercorrono fra le indagini e il processo. Non è fuori luogo, quindi, che il funzionario addetto alla compilazione degli elenchi, possa essere indotto in errore; anche un semplice errore di battitura impedisce il corretto rinvenimento delle conversazioni.
Il brogliaccio in cui si indica, per ogni numero di conversazione intercettata, la corrispondente data completa di anno, mese, giorno, ora, è estremamente importante se non indispensabile. Inoltre, dal momento che nel brogliaccio è riportato in forma riassuntiva quanto emerso nelle conversazioni, questo facilita, non tanto la trascrizione in sé, ma dà prova di certezza della giusta individuazione, soprattutto se il lavoro si presenta in una lingua diversa da quella del perito e si rende necessaria la collaborazione di interpreti.
Si sono verificati casi di opposizione all’acquisizione dei brogliacci ma si sono verificati anche casi in cui un grande lavoro è andato perduto proprio per l’errore nell’individuazione delle conversazioni, con costi aggiuntivi e tempi dilatati nella consegna degli elaborati e conseguenze per il processo.
Vero è che nei brogliacci c’è scritto il nome delle persone che parlano e che il perito ne potrebbe essere influenzato. Si ovvia a questo limitandolo a visionarli soltanto per quello che riguarda il rinvenimento degli orari in rapporto alle conversazioni. Naturalmente non potrà essere presa visione delle trascrizioni integrali negli atti del pubblico ministero previo annullamento della perizia. Si obietta che leggendo le conversazioni già trascritte integralmente, il perito possa essere influenzato in quei tratti in cui la registrazione non è perfettamente comprensibile e ricondurre suoni non trascrivibili a frasi comprese e elaborate dalla P.G. perché supportata da altri dati di indagine. Io credo che un perito esperto e preparato nel suo lavoro sia in grado di riconoscere i limiti in cui una trascrizione rischia di non essere fedele. Ma i pareri sono discordi.

Una volta conclusa l’udienza di affidamento di incarico e espletate le formalità il perito può iniziare il suo lavoro.

 

 

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